giovedì 3 agosto 2006

Centrale del Mercure: la Relazione Rabitti-Casson

RELAZIONE RABITTI-CASSON CENTRALE DEL MERCURE

SINTESI

OGGETTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

In data 23 novembre 2005 è stata sottoscritta dal dott. Felice Casson e dal prof. ing. urb. Paolo Rabitti una convenzione con il Comune di Viggianello avente (ART 1 ) le seguenti finalità ed oggetto: “Il Comune di Viggianello affida ai Componenti della Commissione Dott. Felice Casson e Prof. Ing. Urb. Paolo Rabitti, la realizzazione di uno studio sulla normativa locale, nazionale ed europea, concernente la valutazione di impatto ambientale in materia di centrali termoelettriche, con specifico riferimento alla localizzazione in aree protette, con specifica valutazione dei principali aspetti tecnico-giuridici legati al progetto di riconversione a "biomasse" della Centrale elettrica del Mercure, sita nell'area del Parco Nazionale del Pollino in territorio di Laino Borgo (CS) e relative relazioni in merito.” Hanno aderito all’iniziativa i seguenti enti pubblici che, in varia misura, comparteciperanno alla spesa specificata nella suddetta convenzione: Comuni di Chiaromonte (PZ), Mormanno (CS), Rotonda (PZ) e S. Severino Lucano (PZ); Ente Parco Nazionale del Pollino.

PREMESSA STORICA E GEOGRAFICA

All’interno del Parco Nazionale del Pollino (istituito con D.P.R. del 15 novembre 1993) e del territorio geografico del comune di Laino Borgo (provincia di Cosenza - regione Calabria), al confine con territori di comuni della provincia di Potenza, tra cui quello di Viggianello (regione Basilicata), la società ENEL Produzione S.p.A. operava con una centrale termoelettrica (di cui era proprietaria), denominata Centrale ENEL del Mercure, costituita da due sezioni, ognuna della potenza elettrica di 75 Mw.

Per il raffreddamento dell’impianto, la Centrale captava le acque superficiali del fiume Mercuri - Lao, prelevandole da una vasca posta sullo scarico della vicina centrale idrica di Tancredi (sita nel comune di Viggianello, anch’essa all’interno del Parco Nazionale del Pollino), la quale appunto utilizzava l’acqua del fiume Mercure- Lao. Le acque in questione venivano poi reimmesse nel Fosso Bongiano e nel Fosso delle Fornaci, affluenti del fiume Mercure-Lao.

La sezione n. 1 della Centrale è stata posta in stato di arresto, con cessazione del servizio, dall’1 maggio 1997. La sezione n. 2 della Centrale è stata disattivata e dichiarata dismessa al M.I.C.A. e all’U.T.I.F. di Catanzaro a far data dall’1 ottobre 1993. Di conseguenza, dall’ottobre 1993 per la sezione 2 e dal maggio 1997 per la sezione 1, la Centrale ENEL del Mercure non operava più. Comunque, dal 15 novembre 1993 il territorio su cui insisteva la Centrale è stato sottoposto ai vincoli (anche giuridici) scaturiti dalla istituzione del Parco Nazionale del Pollino, mentre la Riserva Statale della Valle del Fiume Lao (istituita nel 1987) diveniva area Z.P.S. nel 1988, area pS.I.C. dal 1995 e area S.I.C. dal 2000.

IL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE N. 2 DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MERCURE

In data 25.9.2001 Enel Produzione trasmette lettera di richiesta di autorizzazione alla riattivazione della sezione 2 della Centrale Mercure con utilizzo di rifiuti non pericolosi (biomasse) al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia di Cosenza e per conoscenza all’UTF di Cosenza, al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e al Ministero delle Attività Produttive – D.G. Energia e Risorse Minerarie. In allegato alla lettera vi è la relazione tecnica del progetto di riattivazione in esercizio della sez. 2 della Centrale Mercure con impiego di Biomasse quale combustibile.

La potenza elettrica lorda è dichiarata in circa 41MW, quella netta in 35 MW, con un rendimento pari al 26%. La potenza termica è quindi pari a circa 41 MW / 26% = 157 MW termici.

A prescindere dal rispetto delle disposizioni di legge relative al rendimento degli impianti alimentati a biomasse si segnala che il basso rendimento di questo impianto non fornirebbe alcun contributo alla modernizzazione del parco termoelettrico italiano, e quindi non comporterebbe il miglioramento ambientale complessivo dovuto alla produzione di quantità di energia maggiori a parità di combustibile utilizzato.

In tab. 3.4.2 della relazione ENEL sono riportati i flussi del combustibile, composto per l’80% da cippato di legno e segatura e per il 20% da sansa esausta d’oliva. Il consumo nominale orario di combustibile è pari a 34 t/h di cippato di legno e 6 t/h di sansa esausta.

In tab. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 è riportato il Potere Calorifico Inferiore (PCI) dei combustibili riferito al materiale secco. Si prevede che il cippato di legno abbia un tenore di umidità di circa il 35%, mentre per le sanse è previsto il 12%.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalla verifica della documentazione fornitaci e della vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale riguardante la Valutazione di impatto ambientale per la categoria di opere di cui fa parte la centrale a biomasse del Mercure, sono emerse le seguenti problematiche.

1. BIOMASSE

Il reperimento di biomasse per approvvigionare la centrale comporta parecchi problemi:

• L’acquisizione di combustibile derivato da biomasse, raccolte localmente, potrebbe portare ad un forte depauperamento degli ambienti boschivi classificati aree SIC – ZPS del Parco Nazionale del Pollino (Bosco della Farneta, Bosco Magnano, Bosco Vaccarizzo);

• Le aziende agricole del Pollino risultano estremamente polverizzate e questo rende impossibile la nascita di una filiera di biomassa in grado di soddisfare il fabbisogno della centrale;

• Il reperimento di biomassa in un raggio di 150 km pone problemi ambientali dovuti al trasporto, mediante mezzi pesanti, di tale combustibile;

• In Calabria, le altre 3 centrali a biomassa stanno riscontrando molte difficoltà a reperire il combustibile necessario e pertanto devono ricorrere ad altri combustibili – come il Combustibile Da Rifiuti (CDR) – per poter funzionare: questo porrebbe ulteriori problemi di carattere ambientale in quanto andrebbero stimati gli impatti generati da una centrale alimentata non unicamente a biomassa. Ad esempio, con ordinanza n. 2984 del 18 maggio 2004 il Commissario Straordinario per i Rifiuti della Regione Calabria ha autorizzato il conferimento di CDR presso la centrale di Cutro (KR) della società E.T.A.

• Il gestore di uno di tali impianti ha dichiarato la cessata convenienza economica nella regione Calabria di tale combustibile visto la saturazione della domanda.

Per avere un’idea della credibilità della stima dell’Enel, basta confrontare i dati di disponibilità di legame dichiarati da Enel per Calabria e Basilicata con quelli della Regione Piemonte (Fonte IPLA Istituito per le Piante da legno e l’Ambiente C.so Casale 476 Torino):

Dal confronto si nota che, rispetto ad una superficie boscata sostanzialmente uguale, la disponibilità del Piemonte risulta circa la metà di quella dichiarata da ENEL per una superficie molto inferiore a quella delle due regioni Calabria e Basilicata.

Le stime della biomassa sono riportate a pag. 8 e 9 dell’all.2 dell’ENEL.

Per il comparto forestale nel raggio di 50 km dalla centrale (province di CS e PZ), viene dichiarato un totale di biomassa detraibile da fonti forestali di 35 600 t/a, in base ad un calcolo di cui non vengono specificati i fattori. I risultati di questo calcolo sono poi estrapolati su una superficie circolare di raggio 150 km: 35600/50 * 150= 320400 t

infatti il dato dichiarato da ENEL per un raggio di 150 km è di 314600 t/a.

Il problema è che per un cerchio di raggio 50 km e centro a Laino Borgo, la superficie marina è di circa 1100 km2 contro una superficie totale di 7854 km2, quindi il 14% circa. Quindi le zone di terraferma sono circa l’86% (6754 km2) Invece una superficie di raggio 150 km e centro sempre a Laino, misura 70 685 km2, di cui il semicerchio sud ovest, delimitato dal diametro che va da Napoli a Lamezia Terme è praticamente tutto mare, oltre ad una superficie di circa 6300 km2 nel Golfo di Taranto. Restano quindi disponibili circa 29 000 km2, pari al 41% del totale.

Le superfici sono naturalmente stimate con una certa approssimazione, ma è sufficiente uno sguardo alla carta geografica sotto riportata per avere una conferma visiva delle stime precedenti.

Se si vogliono estrapolare i dati relativi al raggio di 50 km, la stima corretta è la seguente:

35 600 t/a / 6 754 km2 x 29 000 km2 = 152 857 t/a pari a 179 832 m3/a, un dato perfettamente congruente con quello stimato dalla Regione Piemonte di 195 900 m3/a per una superficie forestale di pari estensione.

Anche questa, comunque è una stima della biomassa accessibile ed è un dato su cui è necessario avere una certa cautela.

Se si applica la formula precedente alla intera superficie delle due regioni interessate, Calabria (15 080 km2) e Basilicata (9 992 km2) per un totale di 25 072 km2, si ottiene:

35 600 t/a / 6 754 km2 x 25 072 km2 = 132 153 t/a pari a 155 474 m3/a,

Analogamente, appare improponibile il dato di 389 300 t/a pari a 458 000 m3/a di biomassa forestale reperibile nel raggio di 100 km, di cui di 289 300 t/a pari a 340 352 m3/a di “ulteriori risorse stimate di legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata”.

Se il legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata nel raggio di 50 km dalla centrale del Mercure è stimato in 4 000 t/a, come può essere fondata una stima di 289 300 t/a in un raggio di 100 km, pari a circa 145 volte quella sul raggio di 50 km, su una superficie del cerchio soltanto quattro volte superiore (se non si considerano le aree marine)?

CENERI

La combustione delle biomasse comporta anche il problema della produzione di ceneri e del loro successivo trattamento/smaltimento.

Nell’ articolo 7 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Laino Borgo e l’ENEL Produzione, l’ENEL si era impegnata a finanziare uno studio di fattibilità per il riutilizzo in agricoltura delle ceneri prodotte dal processo di combustione delle biomasse e a mettere a disposizione presso la centrale le quantità collocabili per tale reimpiego. Non risulta prodotta alcuna elaborazione in merito.

CDR combustibile derivato da rifiuti

Il CDR di elevata qualità (conforme alle norme UNI) non è più considerato un rifiuto secondo le recenti normative.

L’impianto a Biomasse di Cutro è stato autorizzato a bruciare CDR il 5.8.03. (loc. Vattiato, ETA srl, 180 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA 22.10.98)

2 - COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE

L’ ENEL sostiene che la conversione della centrale (gruppo 2), da impianto alimentato a olio combustibile denso ad impianto alimentato a biomasse, consentirà di conseguire una “consistente riduzione delle incidenze ambientali”. Le comparazioni ambientali effettuate dall’ENEL non sono corrette: più volte nell’ambito della presentazione del progetto e delle Conferenze di Servizi l’ENEL sottolinea i presunti vantaggi ambientali derivanti dalla trasformazione dell’impianto da olio combustibile a biomasse. I vantaggi ambientali vengono evidenziati da ENEL comparando il livello delle emissioni della centrale alimentata ad olio con la centrale alimentata a biomasse.

Questa comparazione non è corretta in quanto la “situazione attuale” più volte citata da ENEL non è caratterizzata dal funzionamento del gruppo 2 a olio, ma dalla sua dismissione completa e quindi dalla totale assenza di emissioni.

In questo studio si sostiene che l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli destinati al trasporto di biomasse alla centrale sarà compensato dalla riduzione delle emissioni della centrale grazie alla conversione da olio a biomasse. In realtà queste emissioni sono aggiuntive in quanto la centrale attualmente emette zero emissioni, dato che il gruppo 2 è dismesso: pertanto l’attivazione della centrale comporterà l’emissione diretta di inquinanti (a causa della sua riattivazione) che dal maggio del 1997 erano stati azzerati, a cui si devono aggiungere le emissioni dei camion per il trasporto di biomasse alla centrale.

3 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

A - V.I.A. REGIONALE

Il progetto di riattivazione della Sezione 2 della Centrale ENEL del Mercure, presentato il 25 settembre 2001, non poteva essere escluso dalla VIA regionale, sulla base della normativa europea e delle interpretazioni (vincolanti) della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana, più sopra menzionate.

Anche se l’all. B del DPR 12.4.1996 considera soltanto (per la parte che concerne il caso in esame) “impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW” (senza considerare gli impianti di produzione di energia elettrica, pur ricompresi nella normativa europea), va ricordato che il DPR 12.4.96 è un atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della legge delega 22 febbraio 1994 n. 146, secondo la quale (art. 40) dovevano essere fissati “condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese”.

Ma l’Allegato II alla Direttiva 85/337/CEE (Progetti di cui all’art. 4 par. 2 della Direttiva) comprende anche gli Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell’Allegato I, il quale prevede centrali con potenza termica di almeno 300 MW). Ed i lavori per il progetto in questione non rientrano di certo tra quelli “realizzati da artigiani o piccole imprese”, ma dall’ENEL.

Infine, si ricorda come quanto qui rappresentato sia stato ulteriormente ribadito dalla Direttiva 97/11/CE.

Ne consegue che l’esclusione dalla procedura di VIA regionale del progetto in esame deve ritenersi in palese contrasto con la normativa comunitaria del 1985 e con quella del 1997, normativa comunitaria che - per quanto detto e motivato nel capitolo dedicato alla Corte di Giustizia europea e alla Corte Costituzionale italiana - è prevalente rispetto alla normativa nazionale, la quale ultima deve essere quindi disapplicata anche dagli organi degli enti pubblici territoriali. In ogni caso, l’impianto del Mercure è comunque un impianto per la produzione di vapore, necessario per produrre energia elettrica. Pertanto, dal punto di vista dell’impatto ambientale, la questione va sostanzialmente risolta in modo analogo.

B - V.I.A. NAZIONALE

In base all’art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il progetto in questione doveva essere sottoposto a procedura di VIA nazionale: “In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono di competenza dello Stato: le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni…” .

Tale specifica disposizione si inserisce in un contesto normativo nazionale ed europeo, volto a favorire (rectius: imporre) la più ampia partecipazione possibile alle procedure di V.I.A., soprattutto nei casi di effetti-impatti “transfrontalieri” (sovranazionali, interregionali, interprovinciali, intercomunali). Si consideri altresì che tale disposizione normativa è contenuta in un decreto legislativo avente per oggetto il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, proprio nell’ottica quindi di una ripartizione di compiti e competenze.

Ribadito allora che il progetto in esame non può essere escluso dalle previsioni della normativa sulle procedure di VIA regionale, devesi peraltro affermare che la competenza non può essere della sola regione Calabria, in quanto gli effetti dell’opera “interessano” certamente anche la regione Basilicata.

Pertanto, sulla base dell’art. 71 citato, si deve ritenere che la procedura di VIA in questione sia di competenza dello Stato.

4 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Quand’anche si volesse escludere (peraltro “contra legem”) dalle procedure di VIA nazionale o regionale il progetto di riattivazione a biomasse della Centrale del Mercure, va ribadito che il medesimo progetto dovrebbe essere sottoposto a Valutazione di incidenza (come, d’altra parte, confermato dallo stesso parere, in data 20 giugno 2005, del Dirigente Generale del settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, Dipartimento Ambiente della Giunta regionale della Regione Calabria).

La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, che ha portato alla sua modifica ed integrazione ad opera del DPR 120/2003. In seguito a risultanze negative emerse dalla valutazione di incidenza, vanno cercate soluzioni alternative. In mancanza di esse, si applica l’art. 6 co. 9 del DPR 120/2003: l’intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l’adozione di opportune misure compensative.

E il Ministero dell’Ambiente, a questo proposito, segnala: Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10).

In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o interesse pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione del progetto.

5 - LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO

Nel fiume Mercure – Lao, anche all’altezza della centrale ENEL, si è pure di recente rilevata la presenza di una specie protetta e piuttosto rara, la lontra, animale in via di estinzione, tutelata ai sensi delle seguenti norme:

• L. 157/92 art. 2: specie specificatamente protette all’art. 2 della legge del 11 febbraio 1992;

• Habitat all. 2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat”, denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)- Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997;

• Habitat all. 4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat”, denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa - Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997;

• BERNA Ap.2: allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979. La sicura presenza nel fiume Mercure – Lao della Lontra (specie protetta, che potrebbe essere minacciata dall’inquinamento termico derivante dagli scarichi della centrale) fa scattare il meccanismo delle tutele specificatamente previste dalla normativa testè indicata.

Ne consegue che il progetto in esame si scontra pure con le previsioni legislative derivanti dalla applicazione delle Direttive e delle Convenzioni internazionali suindicate, in ossequio alle quali il Ministero dell’Ambiente escludeva ogni possibilità di approvazione.

RELAZIONE INTEGRALE
Comune di Viggianello
Provincia di Potenza
Regione Basilicata

Normativa regionale, nazionale ed europea
sulla valutazione di impatto ambientale di centrali
termoelettriche localizzate in aree protette.


Aspetti tecnico-giuridici legati  al progetto di
riconversione a "biomasse" della Centrale elettrica del
Mercure










Mantova  - Venezia, 18 gennaio 2006

Dott. Felice Casson


Prof. ing. urb. Paolo Rabitti





Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 2

Sommario

OGGETTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO________________________________________3
PREMESSA  STORICA  E  GEOGRAFICA_____________________________________________4
IL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE N. 2 DELLA CENTRALE
TERMOELETTRICA DEL MERCURE_________________________________________________5
LA DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE__________________________________________________________6
DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE SECONDO ENEL______________________________________________8
CENTRALI A BIOMASSE GIÀ OPERANTI  IN CALABRIA_____________________________________10
RIFERIMENTI DEL DM 5.2.98 RELATIVI ALLE BIOMASSE SOPRA CITATE_____________________11
CENERI_________________________________________________________________________________12
COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE. _________________________________________________13
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA_____________________________14
LA  VALUTAZIONE DI  IMPATTO  AMBIENTALE____________________________________15
LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA V.I.A. ________________________________________________16
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA VIA IN ITALIA_________________________________________17
PROGETTI CON IMPATTO AMBIENTALE INTERREGIONALE_________________________________19
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI_________________________________________________________21
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE______________23
CONSIDERAZIONI SUI DUE PARERI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE______________34
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA__________________________________________________41
IL PARERE DELLA REGIONE CALABRIA___________________________________________________44
LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO____________45
POTENZIALI INTERFERENZE DELLA CENTRALE SULLA PRESENZA DELLA LONTRA NEL FIUME
MERCURE – LAO________________________________________________________________________49
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE___________________________________________________53
1      -      BIOMASSE______________________________________________________________________53
2      -      COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE__________________________________________53
3      -      VALUTAZIONE DI  IMPATTO  AMBIENTALE________________________________________54
4      -      VALUTAZIONE DI INCIDENZA____________________________________________________56
5      -      LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO_____________57

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 3

OGGETTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

In data 23 novembre 2005 è stata sottoscritta  dagli scriventi dott. Felice Casson e
prof. ing. urb. Paolo Rabitti  una convenzione con il Comune di Viggianello avente
(ART 1 ) le seguenti finalità ed oggetto:

“Il Comune di Viggianello affida ai Componenti della Commissione Dott. Felice
Casson e Prof. Ing. Urb. Paolo Rabitti,  la realizzazione di uno studio sulla normativa
locale, nazionale ed europea, concernente la valutazione di impatto ambientale in
materia di centrali termoelettriche, con specifico riferimento alla localizzazione in aree
protette, con specifica valutazione dei principali aspetti tecnico-giuridici legati  al
progetto di riconversione a "biomasse" della Centrale elettrica del Mercure, sita
nell'area del Parco Nazionale del Pollino in territorio di Laino Borgo (CS) e relative
relazioni in merito.”

Hanno aderito all’iniziativa i seguenti enti pubblici che, in varia misura,
comparteciperanno alla spesa specificata nella suddetta convenzione:
Comuni di Chiaromonte (PZ), Mormanno (CS), Rotonda (PZ) e S. Severino Lucano
(PZ);  Ente Parco Nazionale del Pollino.




Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 4
PREMESSA  STORICA  E  GEOGRAFICA

All’interno del Parco Nazionale del Pollino (istituito con D.P.R. del 15 novembre
1993) e del territorio geografico del comune di Laino Borgo (provincia di Cosenza -
regione Calabria), al confine con territori di comuni della provincia di Potenza, tra cui
quello di Viggianello (regione Basilicata), la società ENEL Produzione S.p.A.
operava con una centrale termoelettrica (di cui era proprietaria), denominata Centrale
ENEL del Mercure, costituita da due sezioni, ognuna della potenza elettrica di 75
Mw.
Per il raffreddamento dell’impianto, la Centrale captava le acque superficiali del
fiume Mercuri - Lao, prelevandole da una vasca posta sullo scarico della vicina
centrale idrica di Tancredi (sita nel comune di Viggianello, anch’essa all’interno del
Parco Nazionale del Pollino), la quale appunto utilizzava l’acqua del fiume Mercure-
Lao.   Le acque in questione venivano poi reimmesse nel Fosso Bongiano e nel Fosso
delle Fornaci, affluenti del fiume Mercure-Lao.
La sezione n. 1 della Centrale è stata posta in stato di arresto, con cessazione del
servizio, dall’1 maggio 1997.
La sezione n. 2 della Centrale è stata disattivata e dichiarata dismessa al M.I.C.A. e
all’U.T.I.F. di Catanzaro a far data dall’1 ottobre 1993.
Di conseguenza, dall’ottobre 1993 per la sezione 2 e dal maggio 1997 per la sezione
1,  la Centrale ENEL del Mercure non operava più.
Comunque, dal 15 novembre 1993 il territorio su cui insisteva la Centrale è stato
sottoposto ai vincoli (anche giuridici) scaturiti dalla istituzione del Parco Nazionale
del Pollino, mentre la Riserva Statale della Valle del Fiume Lao  (istituita nel 1987)
diveniva  area  Z.P.S. nel 1988, area pS.I.C. dal 1995 e area S.I.C. dal 2000.


Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 5
IL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE N. 2 DELLA
CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MERCURE


In data  25.9.2001 Enel Produzione trasmette lettera di richiesta di autorizzazione alla
riattivazione della sezione 2 della Centrale Mercure con utilizzo di rifiuti non
pericolosi (biomasse) al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia di
Cosenza e per conoscenza all’UTF di Cosenza, al Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale e al Ministero delle Attività Produttive – D.G. Energia e Risorse
Minerarie. In allegato alla lettera vi è la relazione tecnica del progetto di riattivazione
in esercizio della sez. 2 della Centrale Mercure con impiego di Biomasse quale
combustibile.
La potenza elettrica lorda è dichiarata in circa 41MW, quella netta in 35 MW, con un
rendimento pari al 26%. La potenza termica è quindi pari a circa 41 MW / 26% =
157 MW termici.
A prescindere dal rispetto delle disposizioni di legge relative al rendimento degli
impianti alimentati a biomasse si segnala che il basso rendimento di questo impianto
non fornirebbe alcun contributo alla modernizzazione del parco termoelettrico
italiano, e quindi non comporterebbe il miglioramento ambientale complessivo
dovuto alla produzione di quantità di energia maggiori a parità di combustibile
utilizzato.


In tab. 3.4.2 della relazione ENEL sono riportati i flussi del combustibile, composto
per l’80% da cippato di legno e segatura e per il 20% da sansa esausta d’oliva. Il
consumo nominale orario di combustibile è pari a 34 t/h di cippato di legno e 6 t/h di
sansa esausta.
In tab. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3  è riportato il  Potere Calorifico Inferiore (PCI) dei
combustibili riferito al materiale secco. Si prevede che il cippato di legno abbia un
tenore di umidità di circa il 35%, mentre per le sanse è previsto il 12%.

Caratteristiche termiche e consumo dei combustibili

Combustibile   PCI (Kcal/kg s.s.)   Consumo (kg/h)  Consumo totale (t/a)
Legno cippato  4200   34 000  272 000
Sansa esausta+
Segatura   4400    6 000    48 000



Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 6
LA DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE


L’ENEL  sostiene (pg. 7 della Relazione Tecnica) che il sito sarebbe idoneo in quanto
caratterizzato dalla “presenza di biomasse recuperabili in aree adiacenti e limitrofe a
quelle della Centrale del Mercure”, grazie alla possibilità di alimentare la centrale
con “residui provenienti dalle pulizie dei boschi e dai residui di potatura degli alberi
da frutta del bacino Calabro – Lucano” e per il possibile “utilizzo di sansa esausta
proveniente dai residui di lavorazione della catena di produzione olearia”.
La condizione che l’unico combustibile della centrale sia costituito da biomasse viene
ripetuta in tutti i pareri/autorizzazioni espressi.
Nella prima conferenza di servizi (8 aprile 2002) l’Ente Parco Pollino chiede che
l’ENEL presenti un piano dettagliato sulla reperibilità del materiale che alimenterà
l’impianto.
L’ENEL presenta in data 8 maggio 2002 una documentazione integrativa tra cui il
“Piano di approvvigionamento e stima dell’effettiva disponibilità delle biomasse nei
territori limitrofi alla centrale di Mercure”. L’ENEL dichiara di poter reperire:
• 314.600 t/anno di biomassa retraibile da fonti forestali;
• 150.000 t/anno di risorse di origine agricola;
• 389.300 t/anno di ulteriori fonti di biomasse presenti sul mercato
per un totale di 853.900 t/anno.
Il  reperimento di biomasse per approvvigionare la centrale comporta parecchi
problemi:
• L’acquisizione di combustibile derivato da biomasse, raccolte localmente,
potrebbe portare ad un forte depauperamento degli ambienti boschivi
classificati aree SIC – ZPS del Parco Nazionale del Pollino (Bosco della
Farneta, Bosco Magnano, Bosco Vaccarizzo);
• Le aziende agricole del Pollino risultano estremamente polverizzate e questo
rende impossibile la nascita di una filiera di biomassa in grado di soddisfare il
fabbisogno della centrale;
• Il reperimento di biomassa in un raggio di 150 km pone problemi ambientali
dovuti al trasporto, mediante mezzi pesanti, di tale combustibile;
• In Calabria, le altre 3 centrali a biomassa stanno riscontrando molte difficoltà a
reperire il combustibile necessario e pertanto devono ricorrere ad altri
combustibili – come il Combustibile Da Rifiuti (CDR) – per poter funzionare:
questo porrebbe ulteriori problemi di carattere ambientale in quanto andrebbero
stimati gli impatti generati da una centrale alimentata non unicamente a
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Centrale del Mercure   p. 7
biomassa. Ad esempio, con ordinanza n. 2984 del 18 maggio 2004 il
Commissario Straordinario per i Rifiuti della Regione Calabria ha autorizzato
il conferimento di CDR presso la centrale di Cutro (KR) della società E.T.A.
Questo punto verrà sviluppato più ampiamente nel seguito.

Qualora l’ENEL non riuscisse ad alimentare la centrale unicamente con biomasse
risulterebbero violati:
• L’art. 3 della Autorizzazione rilasciata all’ENEL da parte dell Provincia di
Cosenza in data 2 settembre 2002 per la riattivazione della sezione 2 della
Centrale del Mercure alimentata con biomasse;
• L’art. 1, lett. b) del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Laino Borgo e
l’ENEL Produzione nel quale l’ENEL conferma l’esclusivo impiego come
combustibile di biomasse vegetali, come definite ai punti 3 e 4 dell’allegato
2, suballegato 1, al decreto 5 febbraio 1998.

La necessità di chiarire le modalità di approvvigionamento viene ribadita anche nella
delibera della Giunta Comunale di Laino Borgo del 28 aprile 2003 nella quale si
richiede la presentazione, da parte dell’ENEL, di un piano dettagliato di
approvvigionamento da cui si evincano i fornitori delle biomasse utilizzate.
Per avere un’idea della credibilità della stima dell’Enel, basta confrontare i dati di
disponibilità di legame dichiarati da Enel per Calabria e Basilicata con quelli della
Regione Piemonte (IPLA):




Fonte: L’UTILIZZO DEL LEGNO COME FONTE DI CALORE, Assessorato all’Ambiente
Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica
A cura di IPLA. Istituito per le Piante da legno e l’Ambiente C.so Casale 476 Torino
Tel 0118998933 Fax 0118989333 Email ipla@ipla.org

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/ipla.pdf

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Centrale del Mercure   p. 8
DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE SECONDO ENEL

I dati forniti da Enel nell’all. tecnico n.2 del 7 maggio 2002 sono i seguenti:
• Totale biomassa detraibile da fonti forestali: 314.600 t/a t.q.
• Legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata in province viciniori alla
centrale del Mercure: 235.000 Calabria + 54 300 Basilicata
Il peso specifico del legno fresco che useremo nel seguito è pari a  0,85 t per m3
Nella seguente tabella si confrontano i dati forniti da Enel con quelli della regione
Piemonte, considerando però la consistenza boschiva relativa alle intere regioni
Calabria e Basilicata (ISTAT), mentre ENEL fa riferimento ad un cerchio di 150 km
di raggio, quindi ad una superficie geografica molto inferiore. Dal confronto si nota
che, rispetto ad una superficie boscata sostanzialmente uguale, la disponibilità
del Piemonte risulta circa la metà di quella dichiarata da ENEL per una
superficie molto inferiore a quella delle due regioni Calabria e Basilicata.

Fonte IPLA Fonte Enel
Dati Piemonte Calabria +
Basilicata
Consistenza
boschiva ha
(ISTAT)
665.000 671.299
Disponibilità annua
accessibile m3
195.900 370.117

Le stime della biomassa sono riportate a pag. 8 e 9 dell’all.2 dell’ENEL.
Per il comparto forestale nel raggio di 50 km dalla centrale (province di CS e PZ),
viene dichiarato un totale di biomassa detraibile da fonti forestali di 35 600 t/a, in
base ad un calcolo di cui non vengono specificati i fattori. I risultati di questo calcolo
sono poi estrapolati su una superficie circolare di raggio 150 km:
35 600/502 * 1502= 320 400 t
infatti il dato dichiarato da ENEL per un raggio di 150 km è di 314 600 t/a.
Il problema è che per un cerchio di raggio 50 km e centro a Laino Borgo, la
superficie marina è di circa 1100 km2 contro una superficie totale di 7854 km2, quindi
il 14% circa. Quindi le zone di terraferma sono circa l’86% (6754 km2)
Invece una superficie di raggio 150 km e centro sempre a Laino, misura 70 685 km2,
di cui il semicerchio sud ovest, delimitato dal diametro che va da Napoli a Lamezia
Terme è praticamente tutto mare, oltre ad una superficie di circa 6300 km2 nel Golfo
di Taranto. Restano quindi disponibili circa 29 000 km2, pari al 41% del totale.
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Centrale del Mercure   p. 9
Le superfici sono naturalmente stimate con una certa approssimazione, ma è
sufficiente uno sguardo alla carta geografica sotto riportata per avere una conferma
visiva delle stime precedenti.


Se si vogliono estrapolare i dati relativi al raggio di 50 km, la stima corretta è la
seguente:
35 600 t/a / 6 754 km2 x 29 000 km2 = 152 857 t/a pari a 179 832 m3/a, un dato
perfettamente congruente con quello stimato dalla Regione Piemonte di 195 900 m3/a
per una superficie forestale di pari estensione.
Anche questa, comunque è una stima della biomassa  accessibile ed è un dato su cui è
necessario avere una certa cautela.

Se si applica la formula precedente alla intera superficie delle due regioni interessate,
Calabria (15 080 km2) e Basilicata (9 992 km2) per un totale di 25 072 km2, si ottiene:
35 600 t/a / 6 754 km2 x 25 072 km2 = 132 153 t/a pari a 155 474 m3/a,

Analogamente,  appare improponibile il dato di 389 300 t/a pari a 458 000 m3/a di
biomassa forestale reperibile nel raggio di 100 km, di cui di 289 300 t/a pari a 340
352 m3/a di “ulteriori risorse stimate di legno detraibile da boschi cedui di proprietà
privata”.
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Centrale del Mercure   p. 10
Se il  legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata nel raggio di 50 km dalla
centrale del Mercure è stimato in 4 000 t/a, come può essere fondata una stima di 289
300 t/a in un raggio di 100 km, pari a circa 145 volte quella sul raggio di 50 km, su
una superficie del cerchio soltanto quattro volte superiore (se non si considerano le
aree marine)?

CENTRALI A BIOMASSE GIÀ OPERANTI  IN CALABRIA

Dal Piano di gestione rifiuti della Provincia di Crotone (ATO n.3, DCP 20.9.03
allegato in stralcio) si vede che sono già presenti in Calabria almeno tre impianti di
incenerimento di biomasse e produzione di energia:
• Cutro, loc. Vattiato, ETA srl, 180 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA
22.10.98
• Stongoli, Biomasse Italia SpA,  352 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA
21.4.99
• Crotone, loc. Passovecchio,  Biomasse Italia SpA, 200 000 t/a biomasse,
autorizzazione MICA 22.10.98
In totale i tre impianti, al momento della presentazione della citata stima delle
biomasse disponibili da parte dell’ENEL (7.5.02) erano da anni autorizzati a bruciare
biomasse (cap.3 e 4, all.2, sub.1 del d.m. 5 febbraio 1998) per un totale di 732 000
t/a, pari ad almeno 861 000 m3, da reperirsi in gran parte in Calabria, come si vede
dalla nota del ministro Ruggiero alla Commissione Europea (Bruxelles, 28.11.2001,
C(2001)3748fin, Oggetto: Aiuto di Stato n. N 400/2000 – Italia, Aiuto di Stato in
favore di Biomasse Italia SpA, v. allegato). La società doveva reperire le biomasse da
bruciare dalla Cellulosa Calabra. Le tre centrali distano  circa 150 km dalla centrale
del Mercure, quindi drenano le biomasse di una zona in gran parte sovrapponibile a
quella indicata dall’ENEL.
Il primo impianto (Cutro) è stato autorizzato a bruciare CDR il 5.8.03.
Si segnala che il CDR che rispetti lo standard fissato dalle norme UNI non è più
considerato un rifiuto: la legge 15 dicembre 2004 n. 308, all'art. 29, lettera b,
contiene una esclusione, in via immediata ed oggettiva, dal campo di applicazione
della legge sui rifiuti e dal novero stesso dei rifiuti, del combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co- combustione, come definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro
delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 11
25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come
specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002
Si segnala inoltre che il mercato delle biomasse in Calabria sembra ormai più che
saturo, come si legge dalla seguente dichiarazione:

CONVEGNO di PISA 15-16 Giugno 2005
Gli stati generali delle rinnovabili.
......Un bilancio più deludente è stato invece quello messo in mostra nella relazione di
Roberto Garavaglia. L’intento di dar vita ad un’esperienza innovativa di generazione di
energia elettrica da biomasse portato avanti dalla Euroenergy Group, società del Gruppo
Marcegaglia, ha condotto alla realizzazione di un’unica centrale da 14 MWe, ubicata in
provincia di Crotone. L’elevato costo della materia prima, lievitato significativamente anche per
effetto dell’entrata in esercizio di altre 3 centrali a biomasse in Calabria, ha fatto desistere
Euroenergy Group da portare a compimento il proprio programma di realizzazione di altre
centrali. L’investimento per questo tipo di centrali – ha dichiarato Garavaglia – non è più
remunerativo e il meccanismo dei certificati verdi” offre poche garanzie. L’interesse
della società è tuttavia rimasto ancorato al settore delle biomasse, ma è stato spostato sulla
valorizzazione energetica dei rifiuti, con progetti di impianti in Puglia destinati a bruciare CDR e
con attività di ricerca nel settore della gassificazione di biomasse e CDR
(da:http://www.enel.it/rinnova/it_biomasse_dettaglio.asp)



RIFERIMENTI DEL DM 5.2.98 RELATIVI ALLE BIOMASSE SOPRA CITATE
Riportiamo per brevità di consultazione i riferimenti del DM 5.2.98: All. 2  suball.1
cap 3 e 4

3 Tipologia: scarti vegetali [020103] [020107] [020301 [020303] [020304] [020701] [020704].
3.1 Provenienza: attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di
estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di
succhi di frutta e affini, industria olearia.
3.2 Caratteristiche del rifiuto: residui colturali pagliosi (cereali. leguminose da granella piante oleaginose,
ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da
estrazione forestale; residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di
canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse
esauste,
vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.

4 Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102] [030103] [030301]
[150103] [170201] [200107].
4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di
particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l’edilizia, pallets ed
imballaggi,
ecc.).
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 12
4.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero
vergine
o componenti di legno vergine.

CENERI

La combustione delle biomasse comporta anche il problema della produzione di
ceneri e del loro successivo trattamento/smaltimento.
Nell’ articolo 7 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Laino Borgo e l’ENEL
Produzione, l’ENEL si era impegnata  a finanziare uno studio di fattibilità per il
riutilizzo in agricoltura delle ceneri prodotte dal processo di combustione delle
biomasse e a mettere a disposizione presso la centrale le quantità collocabili per tale
reimpiego. Non risulta prodotta alcuna elaborazione in merito.

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 13
COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE.

A pag. 6 del Progetto ENEL – “Relazione Tecnica”, si sostiene che la conversione
della centrale, da impianto alimentato a olio combustibile denso ad impianto
alimentato a biomasse, consentirà di conseguire una “consistente riduzione delle
incidenze ambientali”.
Le comparazioni ambientali effettuate dall’ENEL non sono corrette: più volte
nell’ambito della presentazione del progetto e delle Conferenze di Servizi l’ENEL
sottolinea i presunti vantaggi ambientali derivanti dalla trasformazione dell’impianto
da olio combustibile a biomasse. I vantaggi ambientali vengono evidenziati da ENEL
comparando il livello delle emissioni della centrale alimentata ad olio con la centrale
alimentata a biomasse. Questa comparazione non è corretta in quanto la “situazione
attuale” più volte citata da ENEL non è caratterizzata dal funzionamento della
centrale a olio, ma dalla dismissione completa della stessa.
La centrale del Mercure, infatti, è costituita da 2 sezioni: la prima in stato di arresto
con cessazione dal servizio dal 1 maggio 1997; la seconda disattivata e dichiarata
dismessa  dal M.I.C.A. a far data dal 1 ottobre 1993.
Quindi è dal 1 maggio 1997 che la centrale del Mercure non è in funzione: pertanto la
situazione attuale non corrisponde al funzionamento di una sezione a olio
combustibile denso, ma all’inattività dell’intero impianto e quindi ad assenza totale di
“incidenze ambientali”.
Questa comparazione non corretta viene ripetuta da ENEL a pag. 28 della Relazione
Tecnica dove si segnalano presunti “Miglioramenti Ambientali...” e a pag. 35 dove si
analizza la qualità dell’aria dicendo espressamente che “per la situazione attuale si è
considerato un ipotetico funzionamento della sola sezione termoelettrica n. 1....”.
Lo stesso “errore” viene ripetuto nella Documentazione Integrativa inviata
dall’ENEL all’Ente Parco Pollino nel maggio 2002 ed in particolare nello studio di
impatto in atmosfera delle emissioni del futuro traffico per il trasporto del
combustibile.
In questo studio si sostiene che l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni
dei veicoli destinati al trasporto di biomasse alla centrale sarà compensato dalla
riduzione delle emissioni della centrale grazie alla conversione da olio a biomasse. In
realtà queste emissioni sono aggiuntive in quanto la centrale attualmente emette zero
emissioni, dato che il gruppo 2 è dismesso: pertanto l’attivazione della centrale
comporterà l’emissione diretta di inquinanti (a causa della sua riattivazione) che dal
maggio del 1997 erano stati azzerati, a cui si devono aggiungere le emissioni dei
camion per il trasporto di biomasse alla centrale.
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 14


LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Con atto “dirigenziale” datato 2 settembre 2002 (Settore attività economiche e
produttive – Servizio gestione impianti e linee elettriche),  la provincia di Cosenza
autorizzava la Società ENEL
“a modificare ed esercire la sezione 2 della Centrale ENEL del Mercure ... per la
produzione di energia elettrica della potenza di circa 35 Mw elettrici netti (41 Mw
elettrici lordi), alimentata con biomasse”,  avente una potenza termica di 134 Mw.
Nelle premesse del provvedimento del 2 settembre 2002, veniva citata espressamente
la nota del Ministero dell’Ambiente datata 30 maggio 2002,  in cui si affermava che
“l’intervento proposto non è soggetto a  VIA secondo il DPCM 03 settembre 1999”.
E, in effetti, dagli atti consegnatici dai committenti e da noi visionati, non risulta
promossa alcuna valutazione di alcun genere, nè di impatto ambientale né di
incidenza.
Comunque il dato di potenza termica pari a 134 MW è errato, in quanto
evidentemente ricavato dividendo la potenza elettrica netta (35 MW) per il
rendimento (26%): 35 MW/0,26= 134,6.
La potenza termica si ricava invece dividendo la potenza elettrica lorda per il
rendimento, ricavando quindi 157,7 MW termici.




Il quesito propostoci dagli Enti pubblici committenti riguarda proprio la necessità (o
meno) di una (ovviamente preliminare) valutazione sull’impatto ambientale di
un’opera quale la “riattivazione” della Centrale ENEL del Mercure.



Prima di rispondere al quesito è necessaria una premessa teorica e generale sulla
Valutazione di Impatto Ambientale.
Alcuni temi saranno stati affrontati prima in maniera sintetica e poi saranno
maggiormente ampliati per permettere una maggiore facilità di lettura, pur a scapito
di possibili ripetizioni.




Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 15
LA  VALUTAZIONE DI  IMPATTO  AMBIENTALE


La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa, volta a
verificare in via preventiva la compatibilità con l’ambiente di determinati progetti sia
pubblici che privati.
L’art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo n. 190 del 2002 così ne definisce il
contenuto:
“la valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un
progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul
clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti”.
In modo similare si era espressa la normativa europea fin dalle origini dell’istituto
(vd. art. 3 della direttiva n. 85/337/CEE), introdotto nell’ordinamento comunitario
con provvedimento del Consiglio del 27 giugno 1985.  La testè citata Direttiva si
ispirava (come tutta la successiva legislazione, sia italiana che europea: vd. dir.
97/11/CE) ai principi comunitari della prevenzione e della precauzione.
La procedura di VIA non va intesa come uno “strumento” (necessario) per verificare
il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli oltre a quelli già in essere, ma come
un “processo coordinato” al fine di raggiungere un elevato grado di protezione
ambientale, realizzando l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la
varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto
risorsa essenziale: l’ambiente come sistema complesso di risorse naturali ed umane e
delle loro interazioni (anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione è ormai costante in tal senso).
L’obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela ambientale”, con
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico
europeo dalla riparazione del danno (principio del “chi inquina paga”) alla
prevenzione (soprattutto con la V.I.A.), alla correzione del danno ambientale
anzitutto alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della
prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici
per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda
garantita la qualità della vita e dell’ambiente quale valore fondamentale di ogni
persona e della società (così si esprime la Cassazione penale, sez. terza, 8 febbraio
1999, n. 494).


Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 16
LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA V.I.A.

La procedura di valutazione dell’impatto ambientale è disciplinata da un insieme di
norme d’origine sia comunitaria che nazionale (queste ultime sia statali che
regionali).
A queste norme si sono aggiunte diversificate sentenze sia della Corte di Giustizia
europea sia delle Magistrature nazionali, che hanno interpretato (e alle volte
sostanzialmente integrato, almeno quelle della Corte europea) la disciplina normativa.
Le principali (e fondamentali) direttive comunitarie cui fare riferimento sono le
seguenti:

- DIR.  85/337/CEE  (che è la prima e basilare direttiva europea)
- DIR.  92/43/CEE  (sulla conservazione di Habitats, nonché di flora e fauna
selvatici)
- DIR.  96/61/CE  (sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- DIR.  97/11/CE (che ha modificato la basilare direttiva 85/337/CEE)
- DIR.  2001/42/CE (sulla V.A.S., approvata il 27 giugno 2001, cui gli Stati
membri dovevano conformarsi entro il 21 luglio 2004).

Va doverosamente segnalato che gli Stati membri della Comunità europea, tra cui in
particolare l’Italia, non si sono sempre tempestivamente conformati alle nuove
normative comunitarie, recependo al loro interno quanto stabilito a Bruxelles. Tanto è
vero che ripetutamente sono state promosse procedure d’infrazione nei confronti di
vari Stati nazionali, giunte fino al vaglio della Corte di Giustizia europea.
All’Italia in particolare è stato contestato dalla Commissione Europea il 7 luglio 1993
di non aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 169 del Trattato costitutivo e
all’art. 12 della Direttiva 337/85, per aver sottratto in via generale alla procedura di
VIA i progetti elencati nell’allegato II della Direttiva, mentre ogni singolo Stato
membro era giuridicamente obbligato a valutare i singoli casi e progetti da sottoporre
alla VIA.
Non era la prima volta (e non sarebbe stata l’ultima: v. intervento della Commissione
CE del 29.9.1998) di una procedura d’infrazione e  successivo intervento della Corte
di Giustizia nei confronti del Governo italiano, costretto perciò ad adeguare la propria
normativa interna. E ciò proprio perché, come ampiamente risaputo, anche all’interno
del nostro ordinamento nazionale le norme d’origine comunitaria sono considerate di
rango superiore rispetto alle norme nazionali (come confermato dalla giurisprudenza
costante della Corte di Giustizia europea, nonché della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione italiane).




Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 17
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA VIA IN ITALIA

La procedura di VIA in Italia è stata introdotta per la prima volta, seppur con poche e
ancor generiche disposizioni, con l’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva
del Ministero dell’Ambiente), a seguito ed in attuazione della direttiva 337/85/CEE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.
La direttiva europea del 1985 prevede due elenchi di opere da sottoporre a VIA:
• nell'allegato I sono indicate le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta
la Comunità;
• nell'allegato II sono elencati quei progetti per i quali gli Stati membri devono
stabilire delle soglie o dei criteri di applicabilità.
La direttiva 337/85 è stata modificata con la direttiva 97/11/CE che, pur non
imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le
opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste
dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, nel senso che
viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato
su soglie dimensionali oltre le quali scatta l’obbligo della procedura ovvero un esame
caso per caso dei progetti.

L'Italia, il 10 agosto 1988, ha emanato il DPCM n. 377: "Regolamento delle
procedure di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
Nel DPCM 377/88 vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all'allegato I della
direttiva 337/85/CEE, mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all'allegato II
(così violando espresse disposizioni comunitarie e così incorrendo negli strali della
Commissione europea).

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la
formulazione dei giudizi di compatibilità sono specificate nel DPCM 27/12/88,
successivamente modificato e integrato (per talune categorie di opere) dal DPR 2
settembre 1999, n. 348 .

Dopo i “richiami” da parte comunitaria per l'incompleta applicazione della direttiva
del 1985, lo Stato italiano emana il DPR 12/4/96: "Atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale".
Con il DPR 12/4/96 viene conferito espressamente alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano il compito di attuare la direttiva 337/85/CEE per tutte
quelle categorie di opere, elencate in  due allegati (A e B), non comprese nella
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 18
normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria nel citato (e rimasto
inapplicato) allegato II (tra queste opere dell’allegato II rientravano fin dall’origine
gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda inferiori a 300
MW: punto 3.a).
I progetti di cui all'allegato A del DPR 12.4.1996 sono sottoposti a VIA regionale
obbligatoria (non rientrano in tali previsioni progetti assimilabili alla Centrale ENEL
del Mercure).

Nell’allegato B sono inclusi (al punto 2.a) gli impianti termici per la produzione di
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW: rispetto
alla direttiva CEE/85/337 è “scomparsa” incomprensibilmente la indicazione
degli impianti per la produzione di “energia elettrica”, essendo rimasta soltanto
l’indicazione degli impianti per la produzione di vapore e acqua calda.  Sul valore
giuridico di tale dimenticanza si discuterà, anche se fin d’ora si segnala che ex art. 1
dello stesso  D.P.R. 12 aprile 1996 la Regione è espressamente chiamata ad
assicurare il “rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE”.
Per i progetti di opere o di impianti elencati nell’all.B ricadenti all’interno di “aree
naturali protette” ex lege n. 394/1991 (come i parchi nazionali), le soglie
dimensionali sono ridotte del 50 per cento (art. 1 n. 5 D.P.R. 12 aprile 1996).
Per i progetti di cui all’allegato B non ricadenti in aree naturali protette, l’Autorità
deve verificare se le caratteristiche del progetto richiedano lo svolgimento della
procedura di VIA.

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 19
PROGETTI CON IMPATTO AMBIENTALE INTERREGIONALE
Un’altra disposizione rilevante del D.P.R. 12 aprile 1996 è quella che attiene ai
“progetti con impatto ambientale interregionale” o “transfrontalieri”. E ciò in
esplicito adeguamento alle norme e ai principi di cui alla Convenzione di Espoo del
25 febbraio 1991 (ratificata dall’Italia con legge 3.11.1994 n. 640). In particolare,
l’art. 11 del D.P.R. del 1996 impone che le Regioni assicurino la partecipazione alla
procedura di VIA delle “regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di
più regioni”.

Sempre a proposito (e a conferma) di questo ultimo aspetto e del relativo principio,
va ricordato quanto stabilito dall’art. 4 bis della legge 9 aprile 2002 n. 55: “Nel caso
di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime
sono comunque sentite nell’ambito della procedura di V.I.A.”  (normativa relativa a
centrali superiori a 300 MW).

In data 31 marzo 1998, viene emanato il decreto legislativo n. 112 (“Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”), che
all’art. 71 così recita:
“In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono di competenza
dello Stato:
a) le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni...”.

Il 27 dicembre 1999 è entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 in tema di VIA
Regionale che introduce nuove opere (e ne modifica altre) da sottoporre alla
procedura valutativa locale.
Il provvedimento modifica gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12
nuove categorie di opere (non attinenti però al caso in esame).

Basta un rapido sguardo a qualsiasi carta geografica di sufficiente dettaglio per
verificare che la centrale del Mercure è sì posizionata in territorio calabrese, ma in
una propaggine che si inserisce nel territorio della regione Basilicata ed è circondata
su tre lati da territorio lucano.

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 20


Inoltre, come risulta dalla citata relazione ENEL, le ricadute degli inquinanti emessi
dalla centrale, interesserebbero principalmente il comune lucano di Viggianello,
come si può
notare dal
risultato del
calcolo delle
deposizioni.















Confine regionale
Centrale del Mercure

Risultati del calcolo delle ricadute dalla centrale
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Centrale del Mercure   p. 21
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
Ai principali riferimenti normativi testè elencati si aggiungono altri interventi del
legislatore nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA   (il seguente elenco
non è esaustivo):

Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, sulla pubblicità degli atti
riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6
della l. 8 luglio 1986 e sulle modalità dell'annuncio sui quotidiani  (circolare
successivamente integrata dalle circolari ministeriali del 23 febbraio 1990 e del 21
giugno 1991);

Circolare del Ministero dell'ambiente 30 marzo 1990, sulla assoggettabilità alla
procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria
classi II, III, e IV, ed in particolare, i "porti turistici";

DPR 27 aprile 1992:  regolamentazione delle procedure di compatibilità ambientale e
norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità per gli elettrodotti aerei esterni;

Circolare del Ministero dell'Ambiente 1 dicembre 1992, sulla assoggettabilità alla
procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie rapide di
comunicazione;

DPR 18 aprile 1994:  regolamento recante norme per disciplinare la valutazione
dell'impatto ambientale relativamente alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi;

Legge n. 640 del 3 novembre 1994:  ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero (Convenzione di
Esppo del 25.2.1991);

Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 1996:  Integrazioni delle
circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990 concernenti "Pubblicità degli atti
riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986 . N. 349; modalità di annuncio sui quotidiani";

Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, sulle procedure di
valutazione di impatto Ambientale;

Circolare del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, sui principi e criteri di
massima della valutazione di impatto ambientale;
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Centrale del Mercure   p. 22

DPR 11 febbraio 1998:  disposizioni integrative del DPCM 377/88 in materia di
disciplina delle procedure di compatibilità ambientale di cui alla Legge 8 luglio 1986
n. 349, art.6;

DPR 3 luglio 1998, su termini e modalità dello svolgimento della procedura di
valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999: applicazione
della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta.


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Centrale del Mercure   p. 23
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE


A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle
direttive comunitarie, viene emanato il già ricordato DPR 12 aprile 1996
(successivamente integrato e modificato dal DPCM  3 settembre 1999 e dal DPCM 1
settembre 2000), costituente l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni,
criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.  Sulla base di tale D.P.R.
del 1996, gli enti territoriali citati devono provvedere a disciplinare i contenuti e le
procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle
contenute nel decreto presidenziale stesso.
Con tale D.P.R. viene finalmente dato ascolto alle contestazioni degli Organi
comunitari, con particolare riferimento alle categorie di opere e progetti di cui
all’allegato II più sopra citato della Direttiva 85/337/CEE, anche se ancora una volta
in modo parziale e non definitivo.
Come già sopra ricordato, l’Atto di Indirizzo e Coordinamento suddivide le opere di
cui all'allegato II della direttiva comunitaria del 1985 in due allegati:
• allegato A: contiene l'elenco dei progetti assoggettati obbligatoriamente a
procedura;
• allegato B: contiene l'elenco dei progetti e relative soglie dimensionali  che
rendono  obbligatoria la procedura se ricadono, anche parzialmente, all'interno
di aree naturali protette, così come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394,
nonchè l'elenco dei progetti che, seppur non ricadenti in aree naturali protette,
sono sottoposti a verifica di esclusione dalla VIA secondo le caratteristiche e
l’ubicazione del progetto.
Gli elementi peculiari dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento e sue successive
modifiche riguardano:
-  introduzione della fase cosiddetta di "screening" (art. 10) o procedura di
verifica (solo per i progetti dell'allegato B): il proponente deve fornire una
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto può avere sull'ambiente;  l'autorità competente si
pronuncia entro i successivi 60 gg (silenzio-assenso) sulla base di elementi
quali le caratteristiche del progetto (dimensioni, utilizzazione delle risorse
naturali, produzioni di rifiuti, inquinamenti e disturbi ambientali, rischio di
incidenti, impatto sul territorio naturale e storico), l'ubicazione dell’opera in
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 24
considerazione della sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono
essere danneggiate dal progetto stesso;
-  introduzione della cosiddetta fase di "scoping" ossia della possibilità per il
proponente di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare
volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite  (le
informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento
progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche di un
determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono
subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili);
-  riduzione delle soglie dimensionali del 50 % per i progetti o impianti
(elencati nell’All.B) che ricadono all'interno delle aree protette;
-  esclusione dalla procedura di VIA degli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle
persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza;
-  introduzione della disciplina delle modifiche o ampliamento di progetti già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio che possano avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;
-  introduzione del principio dell'autorizzazione unica integrata per le
materie di competenza regionale e della funzione di armonizzazione della
procedura quando il parere preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni
da parte di differenti amministrazioni;
-  individuazione dei compiti delle regioni nell'ambito della VIA
transfrontaliera (Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e
ratificata con legge n. 640 del 3 novembre 1994);
-  tenuta di un registro contenente l'elenco dei progetti per i quali è stata
richiesta la verifica.

Fino al momento attuale, diverse Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di
una propria legge specifica in materia di VIA, limitandosi a recepire o ad applicare
direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.
Tuttavia occorre rilevare che diverse altre Regioni, ancor prima dell’entrata in vigore
dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento, disponevano già di una specifica normativa
sulla VIA.



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Centrale del Mercure   p. 25
SITUAZIONE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI  V.I.A. DELLE
REGIONI CALABRIA E BASILICATA

CALABRIA
• Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 2929 del 30/05/1999
Recepimento dell'atto di indirizzo e coordinamento. Costituzione del nucleo
per laValutazione di Compatibilità Ambientale

• Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 736 del 12/10/2004
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile
1996-Approvazione disciplinare. ( B.U.R.C. del 19-01-2005 n. S.Strd n. 3 al
B.U.R.C. n. 1 del 15-01-2005)

Con Delibera n. 736 del 12 ottobre 2004 – pubblicata sul BURC n. 1 S.S. n. 3 del
19 gennaio 2005 - la Giunta regionale ha approvato le procedure per la
Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. Su proposta dell’Assessore
all’Ambiente, è stato disciplinato dalla Giunta regionale l’iter amministrativo per
la verifica e la valutazione di impatto ambientale sui progetti elencati nel D.P.R.
del 12 aprile 1996 e successive integrazioni e modifiche.
Il compito di istruire le domande e la relativa documentazione ed esprimersi in
merito alle ipotesi progettuali è affidato al Nucleo di Valutazione, appositamente
istituito presso il competente Dipartimento Ambiente.
Gli schemi delle domande da presentare per avviare le fasi di verifica e di
valutazione, l’indicazione degli elementi e delle informazioni che devono
costituire lo studio di impatto ambientale sono riportati, unitamente ai criteri che
devono essere adottati per la procedura di screening, negli allegati alla delibera
736/2004, per la quale si rimanda al Bollettino Ufficiale n. 1 S.S. n. 3 del 19
gennaio 2005 .

BASILICATA:

• Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47: Disciplina della valutazione di
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente.

• Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23: Tutela, governo ed uso del territorio.

• Legge regionale 17 aprile 2001 n. 19: Introduzione e disciplina dell’analisi di
impatto della regolazione e dell’analisi tecnico-normativa nell’iter di
formazione degli atti normativi e amministrativi della regione.
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Centrale del Mercure   p. 26

Per la Regione Basilicata rimane fondamentale, in materia di V.I.A., la legge
regionale n. 47  del 1998. Questa legge disciplina la valutazione di impatto
ambientale e fissa norme per la tutela dell’ambiente. Peraltro, essa ripercorre nelle
sue parti essenziali e fondamentali il contenuto del D.P.R. del 12 aprile 1996,
financo nella precisazione delle fasi ( quella di V.I.A., quella di verifica o screening
e quella di scoping) e nella indicazione dei progetti da sottoporre (o meno) a
valutazione d’impatto ambientale. L’elencazione dei progetti segue lo schema del
decreto presidenziale del 1996, con l’inserimento in allegato A oppure in allegato B.
Anche qui è importante notare, per la parte che ci riguarda, come pure la Regione
Basilicata abbia previsto la sottoposizione alla procedura di V.I.A. per i “progetti di
opere o interventi elencati nell’allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree
naturali protette”  e  come nell’allegato B, al numero 2.a, siano indicati i soli
“impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 35 MW”:  anche in questo caso sono scomparsi i riferimenti
agli impianti termici per la produzione di energia elettrica, previsti invece
espressamente dall’allegato II della Direttiva comunitaria  n.  85/337.
Infine, si segnala come all’art. 1 della legge regionale n. 47/1998 siano
espressamente richiamate le direttive comunitarie  85/337/CEE e 97/11/CE.







Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 27
RIFERIMENTI NORMATIVI ATTINENTI AL CASO IN ESAME

Si riportano qui di seguito soltanto i riferimenti normativi in ipotesi attinenti
all’opera oggetto del quesito.

Normativa  europea:

1   -   Allegato II alla Direttiva 85/337/CEE: Progetti di cui all’art. 4 paragrafo 2
della Direttiva:
1 - ....................
2 - ....................
3 – Industria energetica:
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda (se non compresi nell’Allegato I,  il quale prevede centrali con potenza
termica di almeno 300 MW)
b) .................

Per i progetti di cui all’allegato II, la valutazione di impatto ambientale era
rimessa dalla normativa europea ai criteri e/o soglie limite che ogni Stato membro
doveva prefissare.

2    -   Allegato II alla Direttiva 97/11/CE:
Questa direttiva ha modificato ed integrato la direttiva 85/337/CEE e ne ha
rafforzato le tutele ambientali.  In particolare, ha ribadito – per la parte che ci
riguarda – l’elenco di progetti inserito nell’Allegato II sopra indicato, comprendendo
ancora quindi gli “impianti industriali per la produzione di energia elettrica”.
Ma, soprattutto, ha precisato per bene il significato di questo inserimento di
progetti nell’Allegato II, sostituendo il “vecchio” articolo 4 della direttiva con
disposizioni più chiare e precise:
“per i progetti elencati nell’allegato II, gli Stati membri determinano se il
progetto debba essere sottoposto a valutazione” d’impatto ambientale, seguendo
due strade: quella di “un esame caso per caso”  ovvero  quella di fissare “soglie o
criteri” . In questo consiste la “limitata” discrezionalità degli Stati membri, di cui
parlerà la Corte di Giustizia: gli Stati, per escludere dalla V.I.A. qualcuno dei
progetti di impianti inseriti nell’allegato II, hanno soltanto le due indicate strade.  E
soprattutto non possono “cancellare” dalla normativa nazionale sic et simpliciter
alcuno dei progetti elencati nell’allegato II.
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Centrale del Mercure   p. 28
Il tutto corrisponde perfettamente alle premesse esplicitate nel testo della
direttiva del 1997:
o rafforzare lo “strumento fondamentale della politica ambientale”
rappresentato dalla V.I.A.,
o “armonizzare” i comportamenti degli Stati e
o consentire loro soltanto di “stabilire norme più severe a tutela
dell’ambiente”.

3    -   Direttiva “Habitat” 92/43/CEE sui Siti di Importanza Comunitaria

4    -   Direttiva 79/409/CEE, denominata “direttiva uccelli”  (e conseguenti: D.M. 3
aprile 2000 -che approva l’elenco delle “Zone di Protezione Speciale”: Z.P.S. -  e
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 così come modificato e integrato dal D.P.R. 12
marzo 2003 n. 120).

5    -   Direttiva 2001/42/CE: la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  A tale
Direttiva, approvata il 27 giugno 2001, l’Italia (come gli altri Stati membri) doveva
conformarsi entro il 21 luglio 2004.



Procedura  di  V.I.A.  nazionale

1  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988, n. 377.
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986 n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale.
( Testo coordinato)


Art.1 Categorie di opere. 1
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) .............
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno
300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di

1
Riportiamo solo le categorie di opere che possono riguardare il caso in esame
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 29
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza
massima non supera 1 kW di durata permanente termica);
............
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con
esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di
programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
.......................


2   - Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112  -  art. 71: Valutazione di impatto
ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello
Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
b) ..........................................
3   -  D.P.R. 12 aprile 1996   -   art. 11:

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la definizione
delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d’impatto ambientale
delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche
sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni”.


4   - D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357  art. 5,  così come modificato e integrato dal
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120  art. 6:
Valutazione di incidenza –
1 – Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della
valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2 – I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di
cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può
avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di
pianificazione da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di
piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e,
nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle
regioni e alle province autonome competenti.
3 - .................
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 30
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza
è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli
effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e
zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal
proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli
indirizzi di cui all'allegato G.
5. ...
6. ...
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di
importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta
nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito
l'ente di gestione dell'area stessa.
8....
9..... Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul
sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba
essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano
ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete
«Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o
l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza
comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla
salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per
l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico.








Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 31
Procedura di V.I.A. regionale


1 -       D.P.R. 12 aprile 1996
(modificato ed integrato dal DPCM 3 settembre 1999)

art.1 (ambito di applicazione della VIA):
Comma 3. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui
all'Allegato A
Comma 4. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui
all'Allegato B che  ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette
come definite dalla legge 6  dicembre 1991, n. 394.
Comma 5. : Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree
naturali protette le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
Comma 6. : Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree
naturali protette, l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto
richiedono lo svolgimento di  una   procedura di VIA.

Allegato A (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 3 )

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori
a 100 t/giorno,mediante operazioni di incremento (rectius: incenerimento, v. nota piè
pagina) o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D112,ed allegato
C, lettere da R1 a R9, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)
ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto n. 22/1997.

Allegato B (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12
aprile 1996 con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre
1999)3
1.  ...............................
2. Industria energetica ed estrattiva:
A) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 50 MW;
C) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed
acqua calda (inseriti   con il D.P.C.M. 3.9.1999).

2
D10 = Incenerimento a terra; D11 = incenerimento in mare
3
Riportiamo solo le categorie di opere che possono riguardare il caso in esame
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 32

I  PARERI  del  MINISTERO dell’AMBIENTE  del  2002  e  del  2005


L’apparente complessità della situazione e in particolare della normativa da applicare
alla richiesta di ENEL Produzione S.p.A. del 25 settembre 2001  spingeva a chiedere
un parere al competente ufficio del Ministero dell’Ambiente sia in data 15 maggio
2002, sia (soprattutto alla luce delle forti polemiche e contestazioni pubbliche locali)
in data 9 maggio 2005.
Il Ministero dell’Ambiente rispondeva rispettivamente in data 30 maggio 2002 e in
data 23 maggio 2005.
Si ricorda come l’autorizzazione “dirigenziale” della provincia di Cosenza all’ENEL
Produzione S.p.A. per la “modifica ed esercizio” della Centrale del Mercure rechi la
data del 2 settembre 2002.

Il primo parere (datato 30 maggio 2002) così si esprimeva:
“... si prende atto che:
1 - la centrale esistente è composta di due sezioni ...... attualmente non funzionanti
.....
2 – il progetto proposto prevede:
- la riattivazione della sezione 2 con utilizzo di biomasse per una potenza
elettrica netta di 35 MW (41 MW lordi) ed una potenza termica di circa 134 MW,
-  la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di biomasse è stata inoltrata anche
per la applicazione delle procedure semplificate relativa alla produzione di energia
elettrica da rifiuti non pericolosi ai sensi e nel rispetto degli artt. 31 1 33 del D.Lgs. n.
22/97.
Pertanto, si ritiene che l’intervento proposto non è soggetto alla procedura di V.I.A.
di competenza di questa amministrazione, in quanto la potenza termica è inferiore
alla soglia di 300 MW di cui al DPCM n. 377/88 e la potenza elettrica è inferiore alla
soglia di 50 MW di cui al DPR 11.2.1998;  non è soggetto alla procedura di VIA di
competenza regionale in quanto la definizione di cui al punto 2 allegato B del DPR
12.4.1996, come modificato dal DPCM 3.9.1999 concernente “impianti termici per la
produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50
MW” non riguarda gli impianti destinati prevalentemente o in via esclusiva, come
quello in questione, alla produzione di energia elettrica.
Inoltre, non è soggetto alla procedura di VIA regionale  con riferimento all’utilizzo di
biomasse, in quanto l’art. 3 comm1 lett. L) espressamente esclude da tale procedura
“gli impianti di recupero mediante operazioni di incenerimento di rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo
D.Lvo n. 22/1997”.

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 33
Il secondo parere (datato 23 maggio 2005):
Si premette che, in data 9 maggio 2005, il presidente dell’Ente Parco Nazionale del
Pollino aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente “conferma in ordine alla non
necessità delle procedure V.I.A., V.A.S., Valutazione di incidenza”.
Il Ministero dell’Ambiente, a firma dello stesso dirigente che aveva firmato il parere
nel 2002,  si esprimeva nella seguente maniera.
Nonostante la formale conferma, in premessa, di quanto “comunicato” con parere del
30.5.2002 in merito alla procedura di V.I.A., questo secondo parere si articolava in
maniera differente.  E ciò, nonostante che i dati ed i riferimenti, sia normativi che
fattuali, fossero rimasti sostanzialmente gli stessi.
Infatti, dopo una prima conferma in ordine alla non necessità di una V.I.A.
“nazionale” (per gli stessi motivi citati nel parere del 2002), è in ordine alle procedure
di competenza regionale che il parere del 2005 compie una netta e sostanziale virata,
pur citando le stesse fonti normative (DPR 12.4.1996  e  DPCM 3.9.1999) indicate
nel 2002 e aggiungendovi una ulteriore norma soltanto (peraltro “vecchia”: la legge
394/1991 sulle aree naturali protette).
A proposito allora delle competenze regionali, il parere del 2005 così si esprime:
1   -   Sottoposizione a procedura di verifica di applicabilità della procedura di V.I.A.
regionale (procedura di screening) per:
-  gli “impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW”;
-   gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda”:   ma di tale procedura di screening il parere del 2002 si era
dimenticato.
2   -   Le testè citate categorie progettuali “sono soggette a procedura di screening a
meno che non  ricadano anche parzialmente in aree naturali protette di cui alla legge
394/1991, nel qual  caso sono assoggettate obbligatoriamente a procedura di
V.I.A  di competenza regionale.  Si precisa inoltre che in questo caso le soglie
dimensionali devono essere considerate ridotte del 50% (cfr. art. 1 commi 4 e 5
del DPR 12.4.1996):  ma pure di tali circostanze e norme il parere del 2002 si era
dimenticato.
3   -   La Valutazione di incidenza va sempre effettuata, “nel caso in cui l’intervento
non richieda la procedura di V.I.A. e il progetto direttamente o indirettamente
interessi aree S.I.C. e Z.P.S.”  (Direttiva 92/93/CE  e art. 5 del DPR 8.9.1997 così
come modificato dal  DPR 13.3.1997 n. 120):  ma nemmeno su queste norme degli
anni novanta il parere del 2002 aveva detto alcunché.

E  sulla V.A.S. (prevista da una direttiva del giugno 2001 e che doveva essere
recepita in Italia entro il 21 luglio 2004), nonostante esplicita richiesta del
proponente Ente Parco del Pollino, il parere Ministero dell’Ambiente del 23 maggio
2005 non dice alcunché.
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 34

CONSIDERAZIONI SUI DUE PARERI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Prima di rispondere, si ritengono necessari alcuni cenni in ordine alla forza giuridica
delle direttive comunitarie, secondo quella che è ormai l’interpretazione costante e
cogente della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana.
Si procederà utilizzando semplicemente (per ovvie ragioni) le massime o i concetti-
base di alcune sentenze.



LE  DIRETTIVE  COMUNITARIE  e  la  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


CORTE COSTITUZIONALE  -  Sentenza n. 132/90:
“... per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, in particolare, le
sentenze 113/85 e 389/89), le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili,
operatività immediata negli ordinamenti interni ...”
“... compete esclusivamente al Giudice a quo accertare, in applicazione della indicata
statuizione interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la
compatibilità o meno delle norme interne denunciate con il divieto comunitario e
trarne le conseguenti decisioni ...” .


CORTE DI GIUSTIZIA  -  24 OTTOBRE 1996
“Anche quando le Autorità nazionali hanno una qualche discrezionalità, ciò non
impedisce al Giudice nazionale di accertare se vi sia stata o meno violazione del
dovere di applicazione della normativa comunitaria. Il Giudice deve verificare se gli
organi legislativi o amministrativi abbiano rispettato il loro “limitato” spazio
discrezionale”.


CORTE  DI  GIUSTIZIA  -  16 settembre 1999
Ogni Stato della U.E. può adottare procedure diverse da quelle previste dalla
Direttiva comunitaria, purchè siano rispettati i principi fondamentali, tra cui quello
della partecipazione del pubblico.
Inoltre, “si è riconosciuto il potere del Giudice nazionale di verificare se le Autorità
competenti ... abbiano correttamente valutato l’importanza reale dell’impatto
ambientale”   ( causa C-435/97 – WWF contro provincia di Bolzano).
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 35


Principi-base introdotti dalla Corte di Giustizia:
1 -  Il principio della supremazia dell’ordinamento comunitario su quello
nazionale ed il principio –suo corollario- della diretta applicabilità nel Paese
membro, della normativa comunitaria cosiddetta compiuta ed immediatamente
applicabile, senza bisogno di atti di recepimento da parte dello Stato.
2 -  La prevalenza delle direttive comunitarie sulle norme nazionali emanate
per adeguare l’ordinamento nazionale ad esse.
3 -  L’obbligo, sottolineato e sanzionato dall’intervento della Corte
Costituzionale, di rispettare le norme del diritto comunitario nell’ambito del
procedimento di formazione delle leggi regionali.
4 -  Il principio della supremazia dell’ordinamento europeo su quello nazionale si
esplica anche attraverso la affermazione, operata dalla Corte di Giustizia (e
confermata dalla Corte Costituzionale), del carattere vincolante delle sue
decisioni interpretative di diritto.

Ne consegue che:
– se la norma nazionale contrasta con un precetto comunitario compiuto ed
immediatamente applicabile, il Giudice nazionale deve disapplicare la norma
interna;
- se la norma nazionale è in contrasto con un precetto comunitario, il dovere di
disapplicazione non riguarda solo il Giudice nazionale, ma anche la pubblica
amministrazione (vd. pure C. Costit. 389/89);
- il potere-dovere di disapplicazione si estende anche ai provvedimenti
amministrativi in contrasto con il diritto comunitario  (vd. pure sent. 103/88 della
Corte europea, proprio in riferimento ad un caso che aveva coinvolto l’Italia: “tutti gli
organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali come i Comuni,
sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”);
- la disapplicazione da parte del Giudice nazionale si estende anche (n.d.r.: persino!)
ad una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata nelle forme previste dalla
direttiva.

Per concludere questo brevissimo excursus giurisprudenziale, si riportano ancora due
annotazioni-considerazioni:
- la Corte di Giustizia, in materia di impatto ambientale, ha costantemente
ribadito che la violazione del diritto comunitario da parte di qualsiasi ente
pubblico italiano (nel caso in questione, la regione Abruzzo) costituisce
inadempimento da parte dello Stato italiano stesso, sottoposto perciò a
rituali sanzioni  (causa C-83/2003  e  anche C-87/2002);
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 36
- proprio in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico
riferimento ai progetti-opere di cui all’allegato II alla famosa direttiva
85/337 (oggetto della nostra relazione), la Corte di Giustizia ha ribadito
l’esistenza di limiti giuridici alla discrezionalità degli Stati membri ed ha, in
particolare, sancito alcuni altri principi, che si ritiene utile ricordare, proprio
perchè afferenti al nostro caso.
Nello specifico, nella sentenza relativa alla causa C-87/02 del 10 giugno 2004
(ricorso della Commissione europea concernente anch’esso la regione Abruzzo), la
Corte di Giustizia U.E. scrive:
“... La Corte ha già statuito che l’art. 4 n. 2, secondo comma, della direttiva
85/337 menziona, a titolo indicativo, i metodi  cui gli Stati membri possono
ricorrere per determinare quali dei progetti appartenenti all’allegato II
debbano essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della direttiva 85/337
(sent. Wwf e altri – Racc. pag. I-5613).
Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli Stati membri un
margine di discrezionalità e non osta, quindi, a che essi impieghino altri
metodi per specificare i progetti che richiedono una V.I.A. conformemente alla
direttiva....
Il fatto che gli Stati membri dispongano del margine di discrezionalità
ricordato non è da solo sufficiente ad escludere un determinato progetto
dalla procedura di valutazione di cui alla direttiva.   Diversamente, il
margine di discrezionalità che l’articolo 4 n. 2  della direttiva riconosce agli
Stati membri potrebbe essere da questi utilizzato per sottrarre uno
specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso potrebbe, per
la sua natura, dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale
significativo  (sent. Wwf e a., cit.)”.
Quello della “sottrazione” di specifici progetti è un comportamento che per la Corte
di Giustizia gli Stati non possono porre in essere.
E’ questa una conclusione ormai recepita a tutti i livelli dagli organi collegiali
europei, ove si consideri che era stata la Commissione C.E., con parere del 29
settembre 1998 (fondato sulle medesime ragioni del già ricordato parere del 7 luglio
1993), a ribadire  la non corretta attuazione della direttiva 85/337 da parte dell’Italia,
in quanto il sistema predisposto dal nostro ordinamento non prevedeva in via
generale l’assoggettamento a procedure di V.I.A. di alcune tipologie progettuali di
cui all’allegato II.
Si fa infine rilevare sul punto che la testè citata decisione del 2004 della Corte di
Giustizia era relativa alla direttiva 85/337/CEE.   Ma si osserva come, alla luce della
successiva direttiva 97/11/CE già ricordata, tale decisione trovi un fondamento
normativo ancora più solido e sostanziale.

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 37
Queste ultime annotazioni ci consentono di giungere alle prime conclusioni, partendo
dal contenuto dei due pareri formulati dal Ministero dell’Ambiente rispettivamente
nel 2002 e nel 2005.

E’ evidente, innanzitutto, come il Ministero dell’Ambiente si sia scordato in entrambi
i pareri della procedura della V.A.S., introdotta nell’ordinamento italiano con
direttiva del giugno 2001, cui conformarsi entro il 21 luglio 2004.
Inoltre, va ricordato come – a differenza di quanto scritto e motivato nel maggio del
2002 -  il 23 maggio 2005 il Ministero dell’Ambiente abbia modificato e integrato il
contenuto del suo parere, citando espressamente istituti giuridici e procedure di
competenza regionale (V.I.A. regionale, procedura di screening, valutazione
d’incidenza), prima mai citati.
Per quanto concerne poi il nucleo fondamentale dei due pareri ministeriali (e cioè
il fatto che sia stata valorizzata la circostanza che, nel passaggio tra l’allegato II della
direttiva 85/337 e l’elencazione dei progetti fatta nell’allegato B al DPR 12.4.1996,
siano “scomparsi” gli impianti termici per la produzione di energia elettrica previsti
nella normativa europea e siano rimasti nel decreto italiano solo gli impianti termici
per la produzione di vapore e acqua calda), alcune considerazioni, sia giuridiche che
tecniche, devono essere svolte, in quanto i pareri ministeriali destano qualche
perplessità.
Facciamo di nuovo notare che l’allegato II alla Direttiva 85/387/CEE (testo
coordinato con la Direttiva 97/11 CE, riportante i progetti per cui gli stati membri
devono fissare delle soglie dimensionali in relazione alla necessità di sottoporli a
procedura di VIA)  riporta una dicitura diversa rispetto agli impianti di cui all’
allegato B punto 2 lett. a) del DPR 12 aprile 1996.
Infatti, l’allegato II, punto 3 Industria energetica, lett.a), comprende:
impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda
(progetti non  compresi nell’all. I).
Per contro, gli impianti per la produzione di energia elettrica non compaiono nell’
allegato B del DPR 12 aprile 1996.
E ciò è in contrasto anche con la legge delega 22 febbraio 1994 n. 146, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – legge comunitaria 1993, Capo VI Ambiente e agricoltura, art.
40, Valutazione di impatto ambientale- Procedimenti integrati - comma 1:
In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto
ambientale,  il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma
dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme
tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti
inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare
riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 38
procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata,
realizzati da artigiani o piccole imprese.

E’ per questi primi motivi che desta notevole perplessità il parere del Ministero
dell’Ambiente del 2002, in cui si dichiarava che il progetto non doveva essere
sottoposto né a VIA nazionale (perché di potenza termica inferiore a 300 MW),  né a
V.I.A   regionale (perché seguiva la procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33
del D.lgs n. 22/1997 e perché “la definizione di cui al punto 2 dell’all.B del DPR
12.4.96 come modificato ed integrato dal DPCM 3.9.99 concernente <impianti
termici per la produzione di vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 50 MW> non riguarda gli impianti destinati prevalentemente od in via
esclusiva, come quello in questione, alla produzione di energia elettrica”).
E questa interpretazione “ministeriale” viene, per il nucleo principale relativo alla
V.I.A. nazionale, ribadita nella successiva nota del 23 maggio 2005, sempre da parte
dello stesso funzionario-dirigente, a seguito di richiesta dell’Ente Parco del Pollino.
Ma l’interpretazione del Ministero è in palese contrasto con la normativa
comunitaria del 1985 e con quella del 1997, la quale peraltro e comunque  – per
quanto detto e motivato nel capitolo dedicato alla Corte di Giustizia europea -
dovrebbe  avere la prevalenza.
Ma c’è di più.
Rimangono inesplicati e per niente convincenti il riferimento agli “impianti destinati
prevalentemente od in via esclusiva, come quello in questione, alla produzione di
energia elettrica”, così come il riferimento alla procedura semplificata di cui agli artt.
31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997.
La Corte di Giustizia europea, anche a tale proposito, è stata molto chiara:
“... una decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche
di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione d’impatto
ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che
consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata,
effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337”  (causa C-87/02).
E ciò pare che non sia proprio il caso dei due pareri ministeriali del 2002 e del 2005,
che non consentono di comprendere tutti i passaggi della decisione (soprattutto per la
mancanza di richiamo a tutti i riferimenti normativi vigenti), ma che soprattutto non
consentono di controllare se tutti i parametri imposti dalla direttiva 85/337 sono
stati rispettati, al fine di un “elevato livello di tutela ambientale”.

Infine, il fatto è che l’interpretazione del Ministero contrasta pure con lo spirito delle
norme sulla VIA.
Infatti, una centrale termoelettrica è un impianto di produzione di vapore.
Lo schema è simile per tutte le centrali termoelettriche. Una centrale termoelettrica è
un impianto all’interno del quale l’energia termica generata dalla combustione di una
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 39
massa di combustibile – carbone, nafta o metano o biomasse oppure rifiuti- è
trasformata attraverso un ciclo termico in energia meccanica la quale viene
successivamente trasformata in energia elettrica. Il combustibile bruciato all’interno
della caldaia fornisce l’energia per trasformare l’acqua in vapore ad alta pressione.
Il vapore viene inviato su un sistema di turbine che trasformano  l’energia meccanica
in energia elettrica. Un sistema di trasformatori innalza la tensione della corrente
prima di immetterla nella rete di distribuzione per limitare le perdite di energia a
causa della dissipazione termica. Prima dell’utilizzo, la tensione della corrente viene
nuovamente abbassata. Il vapore, dopo avere ceduto il suo contenuto energetico alla
turbina, viene scaricato dalla stessa e raccolto dentro il condensatore e trasformato
successivamente in acqua.




La differenza con un impianto di produzione di vapore, dal punto di vista
dell’impatto ambientale, è quasi nulla, visto che i principali impatti derivano dalla
combustione, dall’emissione di fumi, dal calore di scarico e dal rumore (superiore nel
caso della produzione di energia a causa dell’alternatore e della turbina).
In genere, comunque, la produzione di vapore in quelle quantità è legata alla
produzione di energia elettrica.
Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 40
Tra l’altro, va rilevato come nei suoi pareri il Ministero dell’Ambiente non citi alcuna
fonte normativa che escluda le centrali elettriche dall’applicazione della VIA.
Al contrario, se sono sottoposti a VIA nazionale gli impianti termoelettrici con
potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW, non si vede per quale motivo non
debbano essere sottoposti a VIA regionale quelli di potenza intorno ai 40 MW.
Come abbiamo già sottolineato in precedenza, il buco normativo è stato evitato in
sede comunitaria proprio con la disposizione relativa alla obbligatorietà per gli Stati
membri di fissare soglie per la potenza termica di impianti destinati a produrre
energia elettrica e vapore. La soglia di 100 MW termici implica una soglia minima di
circa 25 MW elettrici, visto il rendimento dell’ordine del 25% delle centrali
tradizionali.





Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 41
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA4
Abbiamo già potuto notare che, in ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene
disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio
2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997  n. 357, che trasferiva nella
normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato,
infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea
che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.
In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, “nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-
ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione”. Si tratta di un principio di
carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione
territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di
incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi
non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente
ad altri interventi.
L'articolo 5 del DPR 357/97  limitava l'applicazione della procedura di valutazione di
incidenza a determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto
prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat".
Peraltro, nel nostro caso, il progetto della centrale del Mercure avrebbe dovuto essere
comunque sottoposto a valutazione di incidenza poichè il citato art. 5 stabiliva:
5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della
valenza naturalistico- ambientale dei siti di importanza comunitaria.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani
a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per
individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza

4
Per questo argomento v. il sito:
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_normativa_italiana.
asp

Dott. Felice Casson – Prof. ing. urb. Paolo Rabitti
Centrale del Mercure   p. 42
comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e
successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si
applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità
competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di
importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.
4. ...

Come abbiamo visto, la tipologia progettuale (centrale termoelettrica) ricadeva
sicuramente tra quelle elencate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, punto p) impianti termoelettrici, quindi tale
valutazione si imponeva, ammesso e non concesso che non fosse necessaria la VIA,
sin dalla presentazione del progetto.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano
uno "studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il
piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi
dell'allegato G al DPR 357/97.
Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per
la valutazione di incidenza debba contenere: